In tema di sinistro stradale, circa il valore probatorio del rapporto della Polizia intervenuta è senza dubbio vera l’affermazione secondo cui esso ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e che la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue deduzioni e valutazioni. È, tuttavia, altrettanto vero che tali apprezzamenti non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti. Ciò significa che i predetti rapporti conservano un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Ne consegue che le deduzioni e le valutazioni in tal modo svolte dai pubblici ufficiali possono essere confutate nella loro consistenza solo attraverso l’allegazione di circostanziate deduzioni di senso contrario, fornendo a tal fine prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice.
Corte di appello di Bari, sentenza del 14.6.2022, n. 952
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