Incendio sprigionato da veicolo in sosta

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può trovarsi in circolazione (anche statica). Da qui il conseguente assunto per cui, ai fini dell’operatività dell’assicurazione obbligatoria, è necessario (e sufficiente) che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando indifferente l’uso che se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo. Va inoltre confermato che, quanto al concetto di “veicolo”, deve trattarsi innanzitutto di un mezzo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante, con la precisazione che solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento) non assurgono — o non assurgono più — al concetto di “veicolo”, con conseguente inoperatività della garanzia diretta del terzo danneggiato. Inoltre, soltanto nell’ipotesi in cui l’incendio sia stato appiccato dolosamente (ovvero nell’ipotesi di causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso le conseguenze dannose che siano derivate a terzi non sono eziologicamente riconducibili alla circolazione stradale e quindi all’uso proprio della cosa, in modo tale che non sussiste la legittimazione passiva dell’impresa di assicurazione.

NDR: in argomento Cass. SU 29 aprile 2015 n. 8620, nonché Cass. 22.11.2017 n. 27759, 20/07/2010 n. 16895 e 11/02/2010 n. 3108.

Tribunale di Bari, sentenza del 10.6.2022, n. 2313

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