Va data adesione all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione. Va dunque confermato che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell’onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all’opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa.
NDR: in senso conforme Cass. 1921/2019, 5277/2007, Cass. civ. 5122/2011).
Tribunale di Milano, sentenza del 8.6.2022, n. 5023
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno