Responsabilità da c.d. “mala gestio impropria”

Va confermato che la domanda, proposta dalla vittima di un sinistro stradale, di condanna dell’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno per mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell’assicuratore o al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione. La responsabilità da cosiddetta “mala gestio impropria”, che attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato, trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio mantenuto dall’assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato, quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l’esistenza della responsabilità.

NDR: in senso conforme Cass. 11/12/2018, n. 31964, nonché Cass. 09.07.2020 n. 14494, 05.10.2010 n. 20667 e 26.04.2017 n. 10221.

Corte di appello di Milano, sentenza del 6.6.2022, n. 1938

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