Va confermato il principio per cui in tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l’accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1 e comma 3) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall’assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell’assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l’azione diretta) sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l’azione diretta), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di “dipendenza” che ne determina l’inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione.
NDR: in tal senso Cass. n. 29038 del 2018.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.1.2022, n. 2295
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