La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica. L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo (il giudice afferma che nella specie la condotta del danneggiato ha inciso sul nesso causale fino a interromperlo: l’incidente si è verificato in corrispondenza di una buca non solo profonda e di dimensioni ragguardevoli posta su una strada caratterizzata da vaste sconnessioni e abrasioni, circostanza questa che opina nel senso di una necessaria maggior prudenza, in considerazione della prevedibilità dell’evento dannoso; tale buca è posta la centro della strada a doppio senso di marcia, sicché il ciclista procedeva senza rispettare l’obbligo della destra rigorosa, da intendersi quale obbligo di prudenza che grava anche ai conducenti dei velocipedi e condotta gravemente imprudente che di per sé sola interrompe il nesso causale con l’evento; la situazione di piena illuminazione naturale in cui la dinamica si è sviluppata, che assicurava all’utente della strada la massima visibilità; il danneggiato ben conosceva la zona.
NDR: in tal senso Cass. 13 luglio 2011 n. 15375, 22 ottobre 2013 n. 23919, 26 maggio 2014 n. 11664, 18 febbraio 2014 n. 3793 e 17 ottobre 2013 n. 23584.
Corte di appello di Lecce, sentenza del 25.5.2022, n. 619
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