Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Ne’ rileva se la trattazione sia in udienza pubblica o in camera di consiglio, perché la possibilità di presentare memorie o documenti ex art. 32 sussiste in entrambi i casi, ed anzi è possibile chiedere l’udienza pubblica con istanza notificata entro dieci giorni prima dell’udienza di trattazione (fattispecie in tema di giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo derivante dall’iscrizione a ruolo di debiti di natura tributaria e conseguenti a violazione del codice della strada, oggetto di otto cartelle esattoriali ed un avviso di mora).
NDR: in argomento Cass. n. 12683 del 2020, n. 13386 del 2020, n. 18279 del 2018, n. 1786 del 2016 e n. 11487 del 2013.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 18.1.2022, n. 1317
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