Riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità equitativo.
NDR: in tal senso Cass. n. 3283 del 2015.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.1.2022, n. 1108
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