Il requisito della specificità dell’atto di accertamento delle violazioni al codice della strada esige l’indicazione del giorno, dell’ora e della natura dell’infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell’incolpato, quali il numero civico o l’intersezione stradale.
NDR: in tal senso Cass. n. 13037 del 2014.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.1.2022, n. 517
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