In caso di motocicletta in fase di sorpasso della fila di auto incolonnate, qualora un’auto della detta fila si sia fermata e altra auto abbia intrapreso l’immissione sulla carreggiata e sia stata colpita nella parte anteriore dal detto motoveicolo, va affermato che, non potendosi rimproverare al conducente della moto né la manovra di sorpasso della colonna di veicoli fermi, né il superamento del limite di velocità vigente sul tratto di strada, ma solo di non aver ulteriormente ridotto la propria velocità e previsto la possibilità che un veicolo sbucasse all’improvviso da quella che si presentava come una colonna compatta di autovetture in coda, può ravvisandosi a suo carico un concorso di colpa nella minima misura del 10%, solo in considerazione del fatto che la presenza di traffico intenso deve sempre suggerire una dose aggiuntiva di cautela nel procedere (viene così accolto l’appello avverso la sentenza che aveva ritenuto il suo concorso di colpa nella misura del 40% nella produzione del sinistro).
Corte di appello di Milano, sentenza del 17.5.2022, n. 1638
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