L’appello avverso sentenze pronunciate ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 23, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte. Detto orientamento presenta un ineccepibile fondamento. La conversione, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre puo’, infatti, realizzarsi solo se l’atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che, in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anzichè con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell’improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell’atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l’utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anzichè con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell’atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l’adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell’atto (fattispecie in tema di appello avverso la sentenza che aveva rigettato l’opposizione avverso verbale per la violazione dell’art. 179 co. 2 e 9 del Codice della Strada).
Tribunale di Bari, sentenza del 17.5.2022, n. 1922
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno