In tema di danni causati dalla fauna selvatica, quando a fondamento della domanda sia invocata la generale responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. (e non quella ex art. 2052 c.c.), la legittimazione passiva può spettare alternativamente o cumulativamente sia alla Regione, sia agli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.1.2022, n. 2502
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