È fondato il motivo di appello con cui si denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 comma 3 e 41 comma 3 c.d.s. e della conseguente infrazione contestatale, stante l’insussistenza della stessa per assenza del fatto generatore di responsabilità, nel caso di prosecuzione dritto del veicolo, sebbene sulla corsia di sinistra, nell’ipotesi di canalizzazione del traffico, in corrispondenza dell’incrocio, con due corsie, con quella di sinistra, destinata a chi svolta a sinistra e quella di destra, destinata a chi prosegue dritto e con semaforo, che regola diversamente il transito verso le due direzioni, con luce rossa per coloro che intendono svoltare a sinistra e luce verde per coloro che devono proseguire in avanti (nella specie il Giudice accoglie il ricorso e annulla la sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 41 co. 11 C.d.S., in relazione all’art. 146 co. 3 C.d.S.).
NDR: l’art. 41 co. 11 prevede che “11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”; l’art. 146 co. 3 C.d.S. prevede che “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666”. Il successivo comma 3- bis. prevede poi che “Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Tribunale di Lecce, sentenza del 10.5.2022
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