Caduta del pedone per sconnessione del manto stradale: esclusa la responsabilità del Comune

Esclusa la responsabilità dell’ente comunale ex art. 2051 c.c. e conseguentemente negato il risarcimento dei danni subiti dal pedone a causa di una caduta dovuta ad una grave sconnessione del manto stradale, essendo stata considerata la condotta del danneggiato interruttiva del nesso di causalità sulla base della premessa che quanto più la situazione di possibile danno è percepibile tanto più incidente deve considerarsi la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l’ora diurna e la piena visibilità.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.07.2022, n. 23462

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