In caso di investimento di un pedone avvenuto sulle strisce pedonali da parte di veicolo adibito ad uno dei servizi di urgenza disciplinati dall’art. 177 codice della strada e in presenza delle condizioni per l’esonero dell’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale, trova applicazione la presunzione di piena responsabilità dell’investitore ex art. 2054, comma 1, c.c, ancorché il pedone sia tenuto all’osservanza dell’obbligo di cui al comma 3 del suddetto art. 177, dovendo la prova esonerativa, anche solo in parte, di tale responsabilità sostanziarsi nella dimostrazione, da parte del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento, avuto riguardo alla effettiva situazione di emergenza nella quale egli versava e alla imprevedibilità del comportamento del pedone, senza che però rilievi la sua incertezza o esitazione nel compiere l’attraversamento.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.7.2022, n. 21402
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