In materi di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, la mera lontananza geografica tra fratelli non può essere considerata come idonea a dimostrare la mancanza di affettività, soprattutto nei tempi odierni nei quali i mezzi di comunicazione consentono di mantenere vivi rapporti familiari anche se a distanza considerevole attraverso le varie tecniche di trasmissione e della voce e delle immagini (nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice di merito errato nel rigettare, in ragione della lontananza geografica dal de cuius, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzato dal fratello).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.07.2022, n. 22397
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