L’azione prevista dall’art. 292, comma I, D.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private) va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo nell’interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Le caratteristiche di specialità di detta azione non consentono di parificare tout court la posizione dell’impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. L’atipicità del vincolo solidale esistente tra l’obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell’impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima – in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall’obbligatorietà dell’assicurazione, e nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto – comporta che l’impresa designata può agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell’art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell’ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l’impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all’obbligo assicurativo) l’intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l’art. 1299 né l’art. 2055 c.c., e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l’altro è tenuto per l’intero.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 7.7.2022, n. 21514
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