Confermata la decisione del giudice del merito che ha escluso la responsabilità dell’amministrazione comunale ex art. 2051 c.c. e conseguentemente negato il risarcimento dei danni subiti dal pedone caduto in una buca presente sulla via pubblica. Sulla base dei principi sanciti dalla giurisprudenza di merito nell’interpretazione dell’art. 2051 c.c., all’obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. fa pur sempre riscontro l’obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento (nel caso di specie, la valutazione sulla incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell’attraversamento della strada, caduta a causa di una buca nel manto stradale ben visibile ed evitabile dal pedone, è risultata del tutto insindacabile).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.07.2022, n. 22121
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