La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile, ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo. La mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
NDR: in argomento Cass. 25837/2017, 18317/2015, 26524/2020 e 13222/2016.
Tribunale di Milano, sentenza del 2.5.2022, n. 3731
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