La comune esperienza induce a ritenere che il grado elevato di invalidità, non può non produrre alterazioni significative nell’assetto complessivo dei rapporti affettivi e famigliari, e provocare una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una riduzione delle positività derivanti dal rapporto parentale, con obiettivazione nell’alterazione del modo di relazionarsi del soggetto macroleso sia all’interno del nucleo famigliare che all’esterno, nell’ambito dei rapporti della vita di relazione, pur potendo avere avuto diversa ampiezza in termini di intensità e protrazione nel tempo (nella specie il giudice afferma quanto segue. In considerazione dell’invalidità permanente psico-fisica pari quasi all’80% riportata dal danneggiato, dell’effettività e consistenza della relazione in atto tra i due ragazzi conviventi, della loro giovane età, è del tutto presumibile che vi siano stati riflessi immediati sulla vita della ragazza, che aveva programmato di formalizzare il solido vincolo affettivo nel legame matrimoniale con un ragazzo forte e sportivo, non leso in modo così significativo nella sua integrità psico-fisica, con cambiamenti nello stile di vita, nelle abitudini, nei riti propri della quotidianità della vita, anche in termini di riduzione o modificazioni delle occasioni di frequentazioni sociali, di svago, di viaggi, in un contesto diverso dal precedente, caratterizzato da una vita di coppia giovane dinamica, abituata a viaggiare o a svolgere attività ludiche e sociali, a spendere le proprie giornate nel compimento di attività che richiedono la piena funzionalità degli arti superiori. La ragazza, per quanto il legame affettivo abbia dimostrato la sua profondità essendosi concretato in matrimonio, ha dovuto comunque relazionarsi quotidianamente con un uomo privo dell’arto superiore destro, bisognoso di cure costanti nella fase immediatamente successiva al sinistro, ed in seguito di assistenza materiale, essendo del tutto verosimile che, per il grado e la natura dell’invalidità, l’esplicazione in modo ridotto di apporto materiale alla compagna ed alla famiglia, ed anche di vigile vicinanza e sostegno dal punto psicologico, in considerazione della certificata cronicizzazione dello stato depressivo).
NDR: in argomento si veda Cassazione civile 08/04/2020, n. 7748, secondo cui il danno subito iure proprio dai congiunti della vittima di lesioni personali (c.d. danno da lesione del rapporto parentale) può manifestarsi in termini di sofferenza interiore, compromissione della salute o contrazione delle abitudini di vita, senza che, in quest’ultimo caso, per la sua risarcibilità, sia necessario il totale sconvolgimento delle stesse.
Corte di appello di Milano, sentenza del 29.4.2022, n. 1381
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