Le doglianze mosse con riferimento alla nullità della cartella emessa in formato “.pdf” senza firma digitale vanno qualificate come opposizione ex art. 617 c.p.c.; essa è infondata poiché parte opponente ha potuto conoscere perfettamente l’atto impugnato ed esercitare il proprio diritto di difesa. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta, infatti, all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, per cui, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, trova comunque applicazione l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
NDR: in argomento Cass. 5 marzo 2019, n. 6417.
Tribunale di Roma, sentenza del 22.4.2022, n. 6279
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