La presunzione di concorso paritario di colpa all’art. 2054, comma 2, c.c. per l’ipotesi di scontro tra autoveicoli, ha una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per l’esclusiva colpa di uno e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
NDR: in tal senso Cass. 19.12.2008 n. 29883 e 22.4.2009 n. 9550.
Tribunale di Roma, sentenza del 26.4.2022, n. 6208
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