Investimento pedone e perdita di chance

Il pedone che, a seguito di investimento su attraversamento pedonale, agisce nei confronti del conducente al fine di ottenere il risarcimento a titolo di ristoro per i danni subiti e per la conseguente riduzione della capacità lavorativa – non già in termini di danno biologico, ma nei termini di perdita di chance – è tenuto ad allegare i fatti o gli elementi a fondamento della sua domanda, elementi che permettono al giudice di valutare l’effettiva perdita di chance a seguito dell’evento dannoso subito.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 06.06.2022, n. 20919

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