Assicuratore sociale e assicuratore r.c.a.: la liquidazione del danno

In linea generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l’ordinaria diligenza, dell’avvenuta surrogazione: regola, quest’ultima, che non è altro se non un’applicazione peculiare del generale principio dell’effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (articolo 1189 c.c.).

Nella materia dell’assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti. L’assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d’un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest’ultimo. L’assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all’assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (articolo 142 cod. ass.).

La circostanza che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all’assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l’intero risarcimento, se non risulti che l’assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell’avvenuta surrogazione.

L’assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all’assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall’articolo 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l’assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all’assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza dell’11.05.2022, n. 14981

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