Il Comune è privo legittimazione passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi qualora in base alla legislazione regionale (nella specie artt. 2, 6 e 8, l.r. Pu. n. 12 del 1995) i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani randagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l’attività di recupero e cattura, sono tenuti i Servizi veterinari delle ASL.
NDR: in tal senso Cass. 17060/2018 e 9671/2020.
Tribunale di Lecce, sentenza del 13.4.2022, n. 1022
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