Con riferimento all’applicazione dell’art. 2051 c.c., se è corretto affermare che il conducente ha il dovere di guardare il fondo stradale, in modo tale da potersi avvedere della situazione di pericolo, va ciononostante cassata la pronuncia che abbia ricondotto la responsabilità del sinistro in via esclusiva al comportamento del conducente senza dare alcuna spiegazione delle ragioni per le quali il conducente si sarebbe comportato in modo scorretto (eccesso di velocità, tracce di frenata, disattenzione dovuta a specifici elementi etc.: trattasi di sentenza totalmente priva di ogni effettiva motivazione non avendo nella specie nulla detto circa il fatto che, nell’assunto del danneggiato, sia il dosso che la buca non erano segnalati pur trattandosi di una strada non secondaria, e non avendo in alcun modo chiarito quale sia stato il comportamento del conducente).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.11.2021, n. 33025
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