In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace – nel caso di specie ai soggetti esercenti la potestĂ genitoriale -, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l’obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev’essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilitĂ per l’illecito amministrativo.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.06.22, n. 19619
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