Dalla lesione del rapporto parentale possono derivare due distinti pregiudizi di carattere non patrimoniale: il danno morale e il danno di tipo dinamico-relazionale, anche se non è detto che debbano sussistere entrambi. Quanto al pregiudizio di natura relazionale sarà necessaria la dimostrazione di “fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare”, non potendo esso ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane. Secondo criteri inevitabilmente diversi andrà invece modulato l’apprezzamento del danno morale, che, vivendo in interiore homine, ben può sussistere anche se quello sconvolgimento dello stile di vita non sia oggettivamente rilevabile, fermo restando naturalmente che anch’esso deve essere allegato e concretamente provato, seppure, necessariamente, per mezzo di presunzioni (fattispecie in tema di domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, che aveva causato la morte del congiunto, in seguito a impatto contro un autocarro – proveniente dal senso opposto, nonostante il divieto di transito per i detti autoveicoli – dopo aver perso il controllo dell’auto a causa di una serie di buche presenti sul manto stradale, non visibili in quanto colme di acqua che sgorgava da una perdita sotterranea).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2021, n. 31603
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