L’art. 5 del d.P.R. n. 250 del 1999, sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato ai sensi dell’art. 7, comma 133-bis, della L. n. 127 del 1997, prevede espressamente che, ove siano installati impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato, l’accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall’art. 385 del regolamento di attuazione del codice strada, può essere effettuato “con esonero della contestazione immediata”. In materia di circolazione stradale, pertanto, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purché se ne documenti l’esistenza con immagini.
In tema di violazioni amministrative per le quali è necessaria la contestazione immediata, a fronte dell’impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità tali da permettere la contestazione immediata della violazione in quanto, da un lato, non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni, in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione, mentre, dall’altro, nessuna norma impone all’amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.05.2022, n. 15824
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