La P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l’intervento riparatore dell’ente custode, e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (nella specie, non sembra potersi ravvisare la prova liberatoria della responsabilità dell’Ente: dell’avvallamento determinante l’indicente mortale si era ampiamente discusso nelle opportune sedi amministrative, escludendo, pertanto, che questo potesse rappresentare una circostanza non conoscibile né eliminabile con immediatezza, o in ogni caso prima che potesse divenire fonte di pericolo per gli utenti della strada).
Corte di appello di Milano, sentenza del 4.4.2022, n. 1137
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