Eccesso di velocità e buona fede

A concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell’autore dell’illecito non è sufficiente che al momento dell’infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l’ordinamento positivo riconduce il suo dovere di tenere una determinata condotta; occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (caso fortuito o forza maggiore, con onere della prova dell’erroneo convincimento gravante su chi lo invoca; caso di ricorsi al Giudice di Pace esponendo di avere ricevuto la notifica di più verbali di accertamento per violazioni dell’art. 142 c.d.s, accertate sulla base delle rilevazioni di autovelox).

Tribunale di Milano, sentenza del 4.4.2022, n. 2812

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