In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ciclista sulla considerazione che la caditoia nella quale si era infilata la ruota della bicicletta era perfettamente visibile, in quanto di colore nettamente diverso rispetto alle pietre che costituivano il piano stradale, che l’illuminazione pubblica era sufficiente, essendo avvenuta la caduta subito dopo il passaggio di una processione religiosa, che il danneggiato stava percorrendo la strada contromano – cioè sul lato sinistro -. Tali elementi hanno indotto i giudici a ritenere che la caduta fosse il frutto di una disattenzione del ciclista, tanto più evidente in considerazione della bassa velocità alla quale egli stava procedendo, disattenzione di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.05.2022, n. 16568
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