In ipotesi di danni derivanti da veicolo immatricolato circolante con targa prova e privo di copertura assicurativa propria, l’assicuratore per la responsabilità civile della targa prova non sarà tenuto a risarcire il danneggiato che, di contro, potrà essere richiesto unicamente al proprietario del veicolo, al conducente (ove sia soggetto diverso) e al fondo vittime della strada ricorrendone le condizioni.
Tribunale di Lecce, sentenza del 29.3.2022, n. 871
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