In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. Detto principio è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva”, oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale.
NDR: in argomento Cass. SU n. 10261 del 27/04/2018, n. 24711 del 08/10/2018, n. 24092 del 03/10/2018, n. 7460 del 15/03/2019, , n. 32243 del 13/12/2018 e n. 22142 del 04/09/2019.
Tribunale di Roma, sentenza del 22.3.2022, n. 4481
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