L’esenzione dalla tassa automobilistica sull’acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che non li abbiano fiscalmente a carico, prevista dall’art. 8, comma 3, della L. n. 449/1997, deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subito alcuna modifica per essere destinato all’uso da parte del disabile, in virtù dell’interpretazione del diritto interno conforme ai princìpi di non discriminazione dei disabili, sanciti dalla direttiva n. 2000/78/CE, ed anche quando l’acquisto sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche del mezzo è stata espressamente prevista dall’art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000. Si è, infatti, osservato che, ferma la necessità che la grave difficoltà di deambulazione sia accertata dalla Commissione Medica, può in effetti risultare complesso distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedite capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l’adattamento del veicolo; proprio questa complessità deve essere risolta alla luce dei principi costituzionali e comunitari in materia in modo da evitare che risulti moltiplicata la potenzialità discriminatoria – tra persone comunque affette da patologie che incidano in modo grave sulla funzione motoria e di deambulazione – di un’ interpretazione della fattispecie astratta che esalti, in funzione selettiva, il requisito dell’adattamento del mezzo. Il legislatore, in tal modo, ha voluto prevedere un programma ampio e generalizzato di sostegno alla disabilità, svincolando il beneficio dalla mera sovvenzione dei costi sopportati dal disabile per adeguare il veicolo alle esigenze di locomozione, per inquadrarlo come strumento volto in generale a favorire la vita di relazione della persona disabile.
Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 5.5.2022, n. 14355
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