È stata confermata la decisione del giudice del merito che, in relazione ad una richiesta di risarcimento danni derivanti dalla collisione di fauna selvatica con un’autovettura, ha ritenuto superata la relazione dei fatti come ricostruita dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro. Con riferimento alle verbalizzazioni effettuate in occasioni di sinistri stradali, infatti, non è riconosciuta piena efficacia probatoria, e con essa la necessità di proporre querela di falso, alla relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell’allegato rilevamento tecnico descrittivo; tali atti, nello specifico, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militai in relazione all’attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.05.22, n. 16168
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno