Condanna di più parti al pagamento del debito risarcitorio: imposta di registro

Va confermato che in tema d’imposta di registro, nel caso di sentenze, in materia di controversie civili relative a danni conseguenti alla circolazione stradale, le quali comportino, in favore del danneggiato dal sinistro o dell’assicuratore che abbia agito in via surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 c.c., comma 4, la condanna di più parti, in via solidale, al pagamento del debito risarcitorio, e che, nel contempo, regolino i diritti di regresso fra quest’ultime, ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 2, o dell’art. 1299 c.c., comma 1, il computo della base imponibile va eseguito secondo il criterio stabilito nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, e quindi considerando la sola disposizione che da luogo all’imposizione più onerosa. D’altra parte, ai fini della tassazione in argomento, occorre rilevare anche che per il profilo funzionale il regresso legale non introduce elementi di estraneità rispetto alla medesima fattispecie risarcitoria, ma si riconnette direttamente ad essa, limitandosi a determinare il necessario riequilibrio, nei rapporti interni fra i condebitori solidali, del rapporto fra responsabilità personale e patrimoniale di ciascuno di loro rispetto all’unico fatto illecito.

NDR: in tal senso Cass. 12571/2004; in argomento si veda anche Cass. 1710/2018, 25178/2015 e 4805/2011.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.10.2021, n. 28963

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