La Sezione Lavoro ha chiesto, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia di pronunziarsi sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
- se l’art. 3, lett. a), del reg. CE n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 15.3.2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il reg. n. 3820/85/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che il termine “percorso” non superiore ai 50 Km si riferisce al chilometraggio dell’itinerario (linea) individuato dall’impresa di trasporto per il pagamento del titolo di viaggio, oppure al chilometraggio complessivo percorso dell’autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, alla massima distanza su strada raggiunta dal veicolo rispetto al punto di partenza (raggio) o, comunque, con quale diverso criterio i chilometri del percorso vadano calcolati. In ogni caso, se l’impresa che organizza il trasporto possa andare esente dall’applicazione del regolamento per quei veicoli che utilizza esclusivamente per coprire itinerari inferiori ai 50 Km. o se l’intero servizio di trasporto dell’impresa per il fatto che essa effettua con altri veicoli itinerari superiori ai 50 Km, sia soggetto all’applicazione del regolamento;
- se l’art. 6, par. 3, del citato reg. n. 561/2006/CE debba essere interpretato nel senso che “il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive” è costituito dalla somma dei “tempi guida” delle due settimane – secondo la definizione del precedente articolo 4, lett. j) – oppure se esso comprenda anche altre attività e, in particolare, l’intero turno di lavoro osservato dall’autista nelle due settimane, oppure tutte le “altre mansioni” indicate dallo stesso art. 6 al par. 5.
Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 22.5.2022, n. 15230
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno