Ai sensi dell’art. 47 D.lgs. 285/1992, i velocipedi vengono considerati al pari dei veicoli pertanto soggetti a tutte le ordinarie regole cautelari previste dal codice della strada per i veicoli e non possono, certamente, essere equiparati ai pedoni, come invece dedotto dagli attori in atti (ai sensi dell’art. 182, IV comma, cod. della strada i velocipedi sono assimilati ai pedoni soltanto allorquando conducono il veicolo a mano). Ne consegue che anche i conducenti dei velocipedi sono tenuti ad osservare le regole cautelari previste dall’ordinamento (nella specie deve ritenersi che la condotta del ciclista ha sicuramente concorso a determinare l’evento, atteso che egli, al momento dell’impatto, aveva intrapreso una manovra non consentita di attraversamento dell’intera carreggiata allorquando si trovava a bordo del suo velocipede sul marciapiede, condotta anch’essa non consentita dal codice della strada che, equiparando il velocipede ai veicoli, ne vieta l’utilizzo su marciapiede: v. art. 47, 50 e 182 D.lgs. 285/1992, omettendo dunque di concedere la dovuta precedenza nei confronti dei veicoli che già transitavano nella carreggiata: il ciclista ometteva, dunque, di adottare quella massima prudenza e attenzione che compete a tutti i conducenti, in modo particolare a coloro che intendono immettersi nella carreggiata con provenienza da luogo non soggetto a pubblico passaggio ex art. 145, comma VI, d.lgs. citato).
NDR: in argomento Cass. 12168/2017 e Cass. SU 12310/2015.
Tribunale di Milano, provvedimento del 8.3.2022
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