In materia di illeciti amministrativi, è esclusa l’applicabilità del cumulo giuridico in applicazione della disposizione del comma 2 dell’art. 198 codice della strada, che, in deroga al disposto del primo comma, stabilisce che le violazioni ai divieti di accesso nelle zone a traffico limitato soggiacciono alle sanzioni previste per ogni singola violazione (nel caso di specie, dunque, è stato escluso che le diverse infrazioni contestate per violazione del divieto di accesso nella ZTL, sebbene commesse nei diversi giorni in tempi anche molto ravvicinati sempre con lo stesso veicolo ed in esecuzione di un unico “atteggiamento” mentale di dimenticanza del rinnovo del permesso, potessero essere ricondotte ad un’unica condotta).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 05.05.22, n. 14326
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