Costituiscono atti pubblici a norma dell’art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano, invece, dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. Nel caso di specie il modello di accertamento dell’infrazione al codice della Strada fa fede fino a querela di falso quanto alla contestazione dei fatti che assurgono a violazione delle norme del Codice della Strada e alle circostanze inerenti l’accertamento dell’illecito amministrativo, ma non ha tale valore ed efficacia quanto al suo successivo contenuto informativo, estraneo all’accertamento dell’infrazione da parte dell’agente di polizia stradale, relativo alla descrizione dello stato del veicolo da parte dell’agente di polizia locale (“veicolo sporco con abrasioni e ammaccature su tutta la carrozzeria. Abrasioni e rottura parafango lat. Post. Sx”) e alla dichiarazione dell’addetto alla rimozione dell’autovettura (“durante le operazioni di aggancio/rimozione sul posto il veicolo non ha subito danni”), che non costituiscono affatto oggetto di specifica attività certificatoria riservata dalla legge al pubblico ufficiale agente della polizia e non si qualificano come verbale di accertamento dell’infrazione anche se contenute materialmente nel medesimo documento.
NDR: per il principio di diritto riportato nella prima parte della massima si veda Cass. S.U. 215/ 1999.
Tribunale di Milano, sentenza del 7.3.2022, n. 1927
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