Al riguardo, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in base all’art. 247 reg. esec. nuovo codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di cambio di residenza non è posto a carico dell’interessato un onere di attivarsi per l’annotazione al P.R.A; al contrario tale norma prevede che la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, una volta che sia ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, va effettuato d’ufficio a cura della pubblica amministrazione (pertanto, poiché come emerge dal certificato anagrafico, il cambio di residenza risulta dichiarato dalla parte a far data dal 5.6.2015, e considerato che non vi sono allegazioni né risulta provato che il luogo della notifica corrispondesse al domicilio della parte, le citate notifiche vanno considerate nulle, in quanto eseguite in violazione dell’art. 139 c.p.c.).
NDR: in tal senso Cass. 9 luglio 2009 n. 16185 e Cass. SU 9 dicembre 2010 n. 24851.
Tribunale di Milano, sentenza del 23.2.2022, n. 1595
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