L’esercizio da parte della compagnia di assicurazione della clausola inserita nel contratto di assicurazione che prevede il diritto di rivalsa della compagnia delle somme corrisposte al danneggiato, può fondarsi sul verbale di accertamento del tasso alcolico.
L’azione di rivalsa, inoltre, può essere esercitata a prescindere dal fatto che la violazione del codice della strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti, con la conseguenza dunque che non v’è alcuna pregiudizialità tra l’accertamento effettuato in sede penale, o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, e quello che ha ad oggetto il diritto di rivalsa azionato dalla compagnia.
Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.03.2022, n. 9418
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno