L’art. 126 bis C.d.S. prevede che nell’ipotesi in cui sia commessa una violazione del codice della strada che comporti la perdita di punti della patente “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. Riguardo al contenuto della comunicazione del proprietario che segnala che conducente al momento della violazione era un soggetto diverso da sé, è corretto ritenere che nel testo normativo non vi è alcun riferimento all’indirizzo di residenza né al nome della via ed al numero civico, facendosi riferimento soltanto ai “dati personali e della patente” del conducente e ben potendosi dunque intendere tra i dati personali il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita mentre il richiamo alla patente di guida è sufficientemente chiaro nel suo richiamo numero, autorità che la ha rilasciata, data di scadenza. Nessun dato testuale consente di ritenere necessaria l’indicazione della residenza del conducente. Quand’anche si volesse ritenere tale dato necessario, esso va valutato in relazione alla funzione cui è preordinata la documentazione e cioè quella di non far gravare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti su di un soggetto che non ha commesso la violazione e che è solidalmente responsabile del pagamento della sola sanzione amministrativa (tale criterio interpretativo correttamente ha portato il Giudice di prime cure a ritenere che le indicazioni comunque offerte dal ricorrente proprietario fossero idonee a garantire la conoscenza del soggetto conducente; il giudizio va del tutto condiviso in quanto il ricorrente oggi appellato aveva indicato nome, cognome, luogo e data di nascita della conducente oltre che aveva fornito la copia della patente di guida di quest’ultima, con ciò identificando completamente la persona del conducente).
Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2022, n. 1193
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