Furto di autoveicolo in parcheggio non custodito

La struttura privata destinata al parcheggio di veicoli posta nelle adiacenze di un aeroporto e gestita da un soggetto privato, nel caso di furto dell’automezzo ivi posteggiato, non è di per sè assimilabile, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile con specifico riferimento al riconoscimento o meno dell’obbligazione di custodia del mezzo rubato e della conseguente responsabilità ex recepto del gestore, alla fattispecie configurabile nel caso di furto di autoveicolo posteggiato nel c.d. parcheggio scambiatore realizzato su area comunale di sosta istituito ai sensi della L. n. 122 del 1989 e dell’articolo 7 C.d.S., comma 1, lettera f)”.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.03.2022, n. 8601

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features