La struttura privata destinata al parcheggio di veicoli posta nelle adiacenze di un aeroporto e gestita da un soggetto privato, nel caso di furto dell’automezzo ivi posteggiato, non è di per sè assimilabile, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile con specifico riferimento al riconoscimento o meno dell’obbligazione di custodia del mezzo rubato e della conseguente responsabilità ex recepto del gestore, alla fattispecie configurabile nel caso di furto di autoveicolo posteggiato nel c.d. parcheggio scambiatore realizzato su area comunale di sosta istituito ai sensi della L. n. 122 del 1989 e dell’articolo 7 C.d.S., comma 1, lettera f)”.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.03.2022, n. 8601
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