Nelle ipotesi di parziale falsità della carta di circolazione e, in particolare, di falsa attestazione di regolare revisione, apposta con falso tagliando sulla carta di circolazione di un autoveicolo, la Corte ha più volte chiarito che non è inficiata la validità del documento nella sua interezza e che non ne è giustificata la confisca. Nel caso di specie, nel quale la contraffazione non ha avuto ad oggetto l’originale della carta di circolazione, non sussistono i presupposti per la confisca della carta di circolazione.
Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 29.03.2022, n. 11537
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