L’aggravante di cui all’art. 589-bis, comma 5, numero 2, del codice penale relativa alla circolazione contromano, alla luce del principio informatore della circolazione stradale di cui all’art. 140 del codice della strada, non può che riferirsi all’invasione della corsia opposta al senso di marcia causata da distrazione e disattenzione del conducente (i giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno accertato che l’invasione della corsia opposta era stata causata da distrazione e disattenzione del conducente escludendo, per mancanza di prove, la tesi del malore causativo della deviazione dalla traiettoria).
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 13.01.2022, n. 820
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