Constatazione amichevole: diversa efficacia nei confronti di conducenti e assicurazione

Il verbale di constatazione amichevole, configurandosi alla stregua di una vera e propria confessione stragiudiziale, costituisce piena prova circa il verificarsi dell’incidente, con le modalità ivi descritte nei confronti dei soggetti firmatari dello stesso (art. 143, c. 2, cod. ass. priv.). Infatti, giova evidenziare che detto articolo dispone che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Tuttavia, tale valenza probatoria manca invece verso i soggetti terzi, ivi compresa l’assicurazione. Nei confronti di quest’ultima categoria di soggetti terzi, infatti, il verbale di constatazione amichevole si configura unicamente come prova liberamente apprezzata dal giudice, ai sensi dell’art. 2735 c.1 c.c.

NDR: in tal senso Cass. n. 4369 del 2.4.2002.

Tribunale di Milano, sentenza del 9.2.2022, n. 1112

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