In tema di danno da fermo tecnico, la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi altro mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.
Tribunale di Monza, sezione seconda, sentenza del 23.02.2022
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