In relazione a sinistro derivante dalla circolazione stradale di un veicolo recante una targa di prova, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della targa, mentre lo è, ai sensi della L. 23 dicembre 1969, n. 990, art. 23, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato.
NDR: in tal senso Cass. 8009/2005 e 13379/2018.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.9.2021, n. 26338
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